Liceo Ginnasio Camillo Cavour- Torino

 

Francisetti Brolin Sonia

 

Classe 1a Liceo Classico – Sezione B

 

Tema: esprimi un giudizio complessivo, o un giudizio sui singoli aspetti del progetto di Costituzione europea, proposto dalla Convenzione europea.

 

La Convenzione europea, presieduta da Valery Giscard d’Estaing e che annoverava Giuliano Amato come vicepresidente e Gianfranco Fini in rappresentanza dell’Italia, ha elaborato un progetto di Costituzione europea, che la Conferenza intergovernativa di Roma del 4 ottobre 2003 e, successivamente, il Consiglio Europeo del 12- 13 dicembre 2003 a Bruxelles, avrebbe dovuto approvare, dando quindi vita ad una vera e propria Carta Costituzionale dell’Unione Europea, anche in vista del suo allargamento a 25 stati.

Ciò non è stato possibile, poichè sui punti di maggiore dissenso:

1.      la composizione della Commissione;

2.      il numero dei membri del Parlamento Europeo;

3.      il sistema di voto nel Consiglio Europeo,

non si è raggiunto un compromesso accettabile, che permettesse di varare il trattato.

In particolare la divisione più profonda ha riguardato il sistema di voto nel Consiglio. Attualmente vige il principio dell’unanimità, con diritto di veto di ogni singolo stato. La bozza di Costituzione prevedeva, pur mantenendo l’unanimità per la politica estera e quella fiscale, una doppia maggioranza, cioè della metà più uno dei paesi aderenti e del 60% della popolazione. Su questo punto tuttavia nè la Conferenza intergovernativa di Roma nè il vertice di Bruxelles sono riusciti a superare le resistenze, in particolare di Spagna e Polonia, rimaste ferme alla loro proposta di voto ponderato (ogni decisione deve essere assunta con il voto che rappresenti almeno il 62% dell’intera popolazione dell’Unione Europea); perciò l’Italia, che nel semestre era alla guida dell’Unione, ha dovuto prendere atto di tale fallimento e rimandare il problema alla successiva Presidenza, che toccherà all’Irlanda.

Al vertice di Bruxelles si era tra l’altro adombrata, da parte di alcuni paesi, in particolare Francia e Germania, la possibilità che ci fosse, per il momento, l’adesione di tutti quei paesi che erano d’accordo sul voto a doppia maggioranza (il c.d. nucleo duro), lasciando la porta aperta a chi volesse aderirvi successivamente.

Ma anche su questa proposta non si è poi registrato il consenso necessario, sia per il timore che la nuova Costituzione Europea sembrasse nascere da un asse egemonico franco-tedesco, sia perché richiamava alla memoria paure e sospetti di un’Europa a due velocità, già presenti nel dibattito europeo in occasione del trattato di Maastricht e dell’introduzione dell’euro nei paesi dell’U.E.M..

La bozza messa a punto dalla Convenzione europea può definirsi una vera e propria Costituzione?

Ossia un documento in cui sono contenute le norme fondamentali dell’agire di un corpo politico, coi principi e le regole che ne disciplinano il funzionamento, nonché le strutture che lo formano i valori che ne permeano l’esistenza ed i fini che persegue?

Documento emanato o da un monarca assoluto nella pienezza del suo potere, o con il concorso del popolo o direttamente dal popolo stesso tramite i suoi legittimi rappresentanti (assemblea costituente)?

Se esaminiamo questo secondo aspetto, dovremmo concludere che, nella forma, la Costituzione Europea è un trattato internazionale, che, nel disciplinare i rapporti tra 25 stati crea un’entità sovrannazionale, cui i singoli stati devolvono parte dei loro compiti e della loro stessa sovranità, come era già accaduto con l’atto unico di Delors il trattato di Maastricht e l’euro.

Si è dunque giustamente sostenuto che, sin dalla sua origine con il trattato di Roma del 1957, la Comunità Economica Europea nasce con una forma di tipo confederale (accordo fra stati), per inserire, man mano che procede l’integrazione e le istituzioni europee iniziano a rivendicare compiti e funzioni sempre più complessi, elementi che avvicinano l’Unione ad un’entità di tipo federale e che, si spera, porteranno nel prossimo futuro alla nascita degli Stati Uniti d’Europa.

Se dal punto di vista formale, l’atto che dà vita “ alla Costituzione Europea” non è:

1.      l’atto di un sovrano che, in quanto detentore del potere assoluto, può esso stesso limitarlo e disciplinarlo (Magna Charta- il potere del re è di origine divina);

2.      l’atto di un Parlamento o Assemblea che, in rappresentanza del Popolo, stipula con il potere del sovrano un “ contratto”, che disciplini diritti e doveri di entrambi (Statuto Albertino-re per grazia di Dio e volontà della Nazione);

3.      l’atto di una Assemblea Costituente, eletta dal popolo, che è l’unico detentore del potere e della sovranità, e che, in nome de popolo, stabilisce la legge fondamentale di quella comunità (Costituzione Italiana –la sovranità appartiene al popolo),

dovremmo negare che questa bozza possa essere considerata una “ Costituzione”.

Tuttavia, se esaminiamo il testo nei singoli punti ed entriamo nella sostanza dei problemi affrontati e delle soluzioni indicate, vi troviamo:

dopo il preambolo, in cui sono sintetizzati i passaggi storici che hanno portato i popoli europei a livelli di civiltà e di benessere sempre più elevati,

1.      il titolo I in cui sono elencati i valori e gli obbiettivi dell’Unione con:

art.2: l’unione si fonda sui valori di rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti dell’uomo…….

art. 3: l’unione si prefigge di promuovere la pace……… e il benessere dei suoi popoli…..

art. 4: la libera circolazione  delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali e la libertà di stabilimento sono garantite

2.      il titolo II in cui sono sanciti:

all’art. 7- i diritti fondamentali

all’art. 8- la cittadinanza dell’Unione

3.      il titolo III nel quale sono stabilite le competenze dell’Unione:

art. 9-la delimitazione delle competenze si fonda sul principio di attribuzione…….l’esercizio delle competenze si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Art. 12- competenze esclusive.

Art. 13- i settori di competenza concorrente.

Art. 14- il coordinamento delle politiche economiche e dell’occupazione.

Art. 15- la politica estera e di sicurezza comune.

4.      Il titolo IV che delimita il quadro istituzionale dell’Unione enucleandone gli organi, il loro funzionamento e i loro reciproci rapporti.

Art. 18- le istituzioni dell’Unione comprendono:

 il Parlamento Europeo

il Consiglio Europeo

il Consiglio dei Ministri

la Commissione Europea

la Corte di Giustizia

Art. 21- che prevede la carica di un Presidente del Consiglio Europeo

Art. 26- che disciplina l’elezione di un Presidente della Commissione Europea

Art. 28- che prevede la creazione di un Ministro degli Affari Esteri dell’Unione.

Sempre in tale titolo, al capo II art. 29, vengono per così dire “ costituzionalizzati” il ruolo e le competenze della Banca Centrale Europea (BCE) e del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC).

5.      Il titolo V che disciplina l’esercizio delle competenze dell’Unione distinguendo gli atti giuridici posti in essere (art. 32) in atti legislativi (art. 33), regolamenti (art. 35), atti esecutivi (art. 36) e ne disciplina i modi di pubblicazione e di entrata in vigore (art. 38).

6.      Il titolo VI che attiene ai principi democratici su cui è fondata la vita dell’Unione, dei singoli stati partecipanti e di tutti i cittadini.

7.      Il titolo VII che regola le finanze dell’Unione.

8.      Il titolo VIII, peraltro molto scarno, che tratta dell’Unione e dell’ambiente circostante e dei rapporti di buon vicinato e di cooperazione da instaurare con gli stati limitrofi.

9.      Il titolo IX che indica:

all’art. 57- i criteri di ammissibilità e le procedure di adesione all’Unione;

all’art. 58- le cause e le procedure di sospensione dei diritti di appartenenza all’Unione;

all’art. 59- il ritiro volontario dall’Unione.

Alla luce di tutti questi elementi sembra quindi giusto affermare che tale bozza contenga le norme fondamentali dell’agire dell’Ente politico Unione Europea, i principi che ne regolano il funzionamento, le strutture che lo formano e i fini che persegue; quindi a ragione può essere considerata una vera e propria “ Costituzione”.

Tuttavia, se approfondiamo l’analisi, dobbiamo domandarci chi sia il “corpus politico” che si dà questa Costituzione. In altre parole dobbiamo chiederci se esista un soggetto, che, in quanto titolare della sovranità, regoli se stesso ed il suo agire con una legge fondamentale. Sono forse i popoli europei questo soggetto politico? Dal testo preparato dalla Convenzione sembra che i popoli europei siano un soggetto mediato, in quanto gli stati aderenti mantengono la loro sovranità e decidono di cederne una parte, per favorire e meglio regolare i propri scopi, ad un’entità sopranazionale, che si sovrappone, ma non integra completamente le strutture preesistenti. 

Nasce da qui, a mio giudizio, all’interno dell’Unione Europea il continuo ondeggiare tra visioni di tipo confederale (regolamentazione tra stati) ed aneliti e spinte federalistiche, come auspicato da uno dei padri nobili dell’Unione Europea Altiero Spinelli, che hanno caratterizzato la crescita dell’unificazione europea sin dal trattato di Roma.

Un altro aspetto da precisare meglio e forse superare è quello, per così dire di una visione eccessivamente “ mercantilistica” cioè di considerare l’unione un “ grande mercato” che assicura la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali.

Questa libertà può essere un mezzo ma non il fine, che dovrebbe invece essere quello di assicurare uno spazio di liberta, di benessere e di sicurezza a tutti i cittadini europei. Sembrerebbe quindi necessario avviare una riflessione critica sulle teorie economiche tuttora prevalenti e sul neo liberismo.

Può “il mercato” essere considerato il supremo regolatore delle attività umane?

Può esistere un “mercato” se non come continua lotta degli uni contro gli altri per raggiungere livelli sempre più elevati di reddito, d’efficienza, e di produttività con la logica dell’homo hominis lupus? Gli animal spirits dei suoi protagonisti non portano forse alla propria autodistruzione?

I recenti scandali finanziari che hanno investito gli USA (casi Enron e World Com.) ed anche il nostro paese (casi Cirio e Parmalat) ci devono fare riflettere sul fatto che un “mercato” può esistere, mantenersi ed assicurare ricchezza e benessere a tutti i suoi attori, non se si autoregolamenta, cosa peraltro impossibile, data la vastità e le divergenze degli interessi in campo (es. capitalisti- lavoratori, imprese- consumatori…… ecc….), ma se viene regolato e guidato da una entità diversa non estranea allo stesso, ma portatrice di interessi generali.

Si deve quindi riaffermare il primato della POLITICA, come arte di mediazione e di ricomposizione dei contrastanti interessi per il bene comune, al di sopra della pura e semplice attività economica che tende all’utile individuale o settoriale.

Esiste oggi in Europa un “corpus politico” che sappia farsi carico di questi problemi? Esistono una volontà ed una visione comune sul ruolo che l’Europa deve esercitare nel mondo globalizzato di oggi? Mi sembra che questo, al momento, manchi e si possono citare ad esempio due fatti accaduti nel corso dell’anno 2003.

La crisi irachena ha visto i paesi dell’Unione Europea schierati in modo diverso se non contrapposto, tra l’Inghilterra, alleata storica degli USA, che ha partecipato alla coalizione per la guerra in Iraq, la Francia e la Germania che hanno rivendicato un ruolo centrale dell’ONU non riconoscendo una legittimità internazionale all’azione americana, e l’Italia e la Spagna, che, pur non partecipando alle operazioni belliche, ne hanno, di fatto, avallato la legittimità, inviando successivamente corpi di spedizione in operazioni cosiddette di peace- keeping, i quali tuttavia si stanno duramente scontrando con una guerriglia endemica e rischiano pertanto di apparire mere forze di occupazione.

Il recente vertice dell’ECOFIN (riunione dei ministri dell’economia e delle finanze dei paesi dell’Unione Europea) si è rifiutato di sanzionare, come richiesto dalla Commissione Europea, il comportamento di due paesi nel regolare la politica economica. La Francia e la Germania, infatti, hanno sforato nell’anno 2003 il tetto massimo del 3% stabilito come parametro dal Trattato di Maastricht. I ministri europei hanno così, di fatto, reso nullo l’unico potere in campo di politica economica, che il trattato assegnava all’Unione, riducendo le possibilità di manovra della Banca Centrale Europea nella politica monetaria alla semplice difesa della stabilità dell’euro.

Se alcuni osservatori, infatti, lamentano che la politica monetaria della BCE è tradizionalista e conservatrice e non si pone come fine la crescita economica dei paesi dell’Unione Europea, la quale attualmente è largamente inferiore a quella degli USA, e neppure cerca di contrastare efficacemente l’impetuosa crescita del tasso di cambio dell’euro nel rapporto con il dollaro, la quale rischia di mettere in ginocchio le imprese europee nella concorrenza con quelle americane o dell’estremo oriente, giova osservare che Greanspan, il manovratore del dollaro, ha alle spalle il potere politico rappresentato dal Presidente degli Stati Uniti, mentre non esiste un’entità Europea che ne coordini la politica economica.

Allora che fare dopo il fallimento dei vertici tenutisi durante la presidenza italiana?

 Continuare nei piccoli passi e nelle estenuanti mediazioni, sapendo che l’allargamento dell’Unione Europea a 25 stati, che avverrà nel prossimo futuro, potrebbe, di fatto, sancirne l’impossibilità di funzionamento con le regole finora adottate?

Servirebbe, a mio giudizio, un atto “ rivoluzionario”del Parlamento Europeo, che andremo ad eleggere nei prossimi mesi, il quale riveda la bozza di costituzione elaborata dalla Convenzione, ne precisi meglio i valori, i fini e gli scopi, dia una risposta al ruolo che l’Europa intende esercitare all’interno dell’occidente e nel mondo ormai globalizzato, adotti una “Costituzione” in nome e per conto dei popoli europei rappresentati.

La sovranità dell’Unione Europea nascerebbe, in tal modo, non da una cessione da parte dei singoli stati, bensì da un’autoappropriazione da parte dei legittimi rappresentanti dei popoli europei e da tale atto, che rompe il modello istituzionale esistente, potrebbero sorgere formalmente gli Stati Uniti d’Europa.

A tal fine dovrebbero essere meglio sviluppati alcuni aspetti.

In primo luogo andrebbe chiaramente individuata quella, che si ritiene debba essere la “mission” dell’Unione Europea nel mondo.

Se l’Impero Romano aveva come “mission” quella indicatagli dal grande poeta latino P. Virgilio Marone “te regere imperio populos, Romane memento!”; se, parimenti, “l’Impero” britannico di fine ottocento si riconosceva nelle parole del famoso canto “Rule, Britannia, rule the world”; se la Costituzione sovietica si assegnava il compito di edificare il socialismo su tutta la terra, nonché la creazione di un homo novus, liberato dalla schiavitù e dalle catene del capitalismo; se gli Stati Uniti d’America si pongono come “ mission” di diffondere la libertà e la democrazia tra tutti i popoli, quale deve essere la “ mission” dell’Unione Europea?

Questo implica una profonda riflessione sul ruolo dell’Europa, in primo luogo all’interno del mondo cosiddetto occidentale, che vede oggi l’egemonia degli Stati Uniti d’America, dopo la fine della guerra fredda ed il crollo della super potenza sovietica, emblematicamente rappresentata dall’abbattimento del muro di Berlino.

I valori di libertà e di democrazia, così profondamente radicati nel mondo occidentale, sono interpretati e coniugati allo stesso modo sulle due sponde dell’Atlantico?

In secondo luogo, quali rapporti intrattenere con la Russia? E’ una nazione “ Europea”?

Si deve quindi favorirne l’inserimento nell’Unione, per costruire quella, che Charles De Gaulle chiamava la Grande Europa dall’Atlantico agli Urali? Ma questo non comporterebbe, a lungo termine, una competizione con gli USA?

Altro problema è quello della Turchia, che da lungo tempo sollecita di entrare nell’Unione Europea. Su questa richiesta si è sviluppato un ampio dibattito tra quanti sono favorevoli, interpretandone l’ingresso come un ponte teso verso il Medio Oriente ed il mondo islamico, e quanti invece sono contrari, accampando radicali diversità di concezioni e di valori fondanti tra il “ mondo occidentale” ed il “ modo islamico”.

Quali poi i rapporti con il cosiddetto terzo e quarto mondo? Con l’Africa? Con l’America Latina? Con tutti quei paesi, nei quali miseria, povertà, sfruttamento sono piaghe endemiche?

A mio avviso, nella futura Costituzione Europea andrebbe accentuato il principio solidaristico, sia all’interno dell’Unione, come all’esterno, nei rapporti con tutti gli altri popoli.

Pertanto, già nel preambolo potrebbe essere inserita la seguente frase:

“ noi, popoli dell’Europa, resi consapevoli da tanti secoli di lotte fratricide, distruzioni e lutti intendiamo perseguire la pace, l’uguaglianza, la solidarietà e la libertà con tutti i popoli della terra, libertà, che deve essere intesa, in primo luogo, come libertà dal bisogno e dalla miseria”.

In questi termini va altresì posto il tema della lotta al terrorismo e della difesa della nostra “Comunità Europea” da tale piaga. Il terrorismo va sicuramente combattuto con tutti i mezzi ed a tutti i livelli, ma si deve anche costantemente operare, giorno dopo giorno, per rimuoverne le cause profonde, che allineano nella povertà, nella mancanza di istruzione, nella miseria, che portano intere popolazioni al fanatismo.

Un altro punto che, a mio avviso, necessita di una modifica, capovolgendone l’impostazione, è il diritto di cittadinanza.

L’art. 8 della bozza recita: “ è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce”.

In tal modo si fa discendere il diritto di essere CIVIS dell’Europa dall’essere CIVIS di uno stato membro, riconoscendo come primigenio, in capo ai singoli stati, il diritto di fissare le regole della cittadinanza.

L’Unione Europea potrebbe invece dettare autonomamente nella Costituzione il principio della cittadinanza europea, stabilendo ad esempio: “ è cittadino europeo chiunque sia nato in uno dei territori facenti parte dell’Unione”, delegando poi ai singoli stati solo le modalità di esercizio dei diritti, che discendono dall’essere CIVIS, cioè membro a pieno titolo della “ Comunità” chiamata Unione Europea.